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Il Patrocinio a spese dello Stato

Il patrocinio a spese dello Stato, sia nel processo civile che in quello penale, disciplinato dagli artt. 74/141 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al D.P.R. 30/05/2002, n. 115, ha lo scopo di fornire la rappresentanza in giudizio alle persone non abbienti, sia per agire che per difendersi, potendo anche richiedere la nomina di un avvocato e la sua assistenza a spese dello Stato.

Per essere ammessi al Patrocinio a spese dello Stato è necessario che il richiedente sia titolare di un reddito annuo imponibile ai fini dell'irpef, risultante dall'ultima dichiarazione, attualmente non superiore ad Euro 10.628,16 (DECRETO 20 gennaio 2009. Adeguamento dei limiti di reddito per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. GU n. 72 del 27-3-2009).

Se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante.

Ai fini della determinazione dei limiti di reddito vanno presi in considerazione anche quei redditi che per legge sono esenti dall'irpef, o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, ovvero ad imposta sostitutiva.

Si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.

Per quanto riguarda, in particolare, il patrocinio a spese dello Stato in materia civile, considerato che la competenza per l'ammissione o meno è del competente Ordine degli Avvocati, per le relative modalità si può consultare il sito dell'Ordine degli Avvocati di Napoli: www.ordineavvocati.napoli.it
 



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